Benvenuto nel Blog della LES

Ciao, sono il papà di una ragazza alla quale, nel 2002, è stata diagnosticato il Lupus Eritematoso Sistemico (LES). Con questo blog spero di potere aiutare qualcuno che sta attraversando questa brutta esperienza cercando di supportarlo, per quanto mi è possibile, a superare le difficoltà quotidiane e burocratiche che ho già dovuto affrontare io in passato. Un augurio di cuore a tutti. Se qualcuno vuole contattarmi direttamente può utilizzare l'indirizzo pepo1405@libero.it

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giovedì 8 aprile 2010

Diritti dei genitori di bambini oltre i 3 anni portatori di handicap

Dopo il raggiungimento del terzo anno di età da parte del bambino portatore di handicap, i genitori, in via alternativa, possono usufruire per ogni mese di 3 gior¬ni di permesso anche continuativi. Tale diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori che siano lavoratori dipendenti ed è pertanto riconosciuto anche al genitore che non sia convivente con il figlio minorenne. Pertanto, nell'ipotesi che stiamo esaminando, tale diritto è ricono¬sciuto anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (perché non svolge attività lavorativa, è casalinga/o, o è un lavoratore/lavoratrice autonomo/a, libero/a pro¬fessionista o domestico o a domicilio). Tali permessi sono cumulabili con il congedo parentale "ordinario" che – come si è detto – può essere fruito sino al compimento degli otto anni di età del bam¬bino: pertanto i giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l'altro stia usufruendo del congedo parentale "ordinario".
Il permesso ha una durata massima complessiva di tre giorni al mese, pertanto i genitori potranno decidere come suddividerli, sempre che entrambi ne abbiano diritto (es: due giorni la madre e uno il padre, o viceversa). Se solo un genitore ne ha diritto per il tipo di attività lavorativa che svolge, naturalmente potrà fruire di tutti e tre i giorni. In questo caso "in via alternativa" significa che complessivamente il numero massimo di giorni di permesso devono essere 3 cumulativi e non 3 per ciascun genitore: pertanto possono essere usufruite anche contestualmente (es. la madre si assenta dal lavoro per due giorni, ed il padre un giorno coincidente con una delle assenze dal lavoro della madre). In caso di più figli disabili all'interno dello stesso nucleo familiare tali permessi possono essere cumulati, ma non in misura superiore a tre giornate mensili per ciascun figlio.
Tali permessi "giornalieri" possano essere frazionati in mezze giornate (Circolare INPS n.211/1996 e n.133/2000). In ogni caso, il frazionamento non può superare in ogni mese il tetto massimo di ore equivalente alla somma delle ore lavorative dei tre giorni predetti. Né le ore non utilizzate, né i giorni non utilizzati in un mese possono essere cumulati con i giorni che spettano per il mese successivo. Se un genitore lavora part-time: il problema si pone in ordine ai genitori che svol¬gono attività lavorativa con orario part-time di tipo verticale, ossia lavorano solo alcuni giorni alla settimana (non rileva se a tempo pieno o a tempo ridotto). Al lavoratore assunto con contratto di lavoro part-time di tipo verticale, infatti, spet¬teranno un numero di giornate di permesso proporzionalmente ridimensionato sulla base dei giorni effettivi lavorati in un mese (qualora da detto riproporziona¬mento risultasse un parametro inferiore all'unità, esso andrà arrotondato ad 1 giornata di permesso al mese).
Come si è detto i permessi in questione sono sempre retribuiti. Viene infatti rico¬nosciuta al genitore che ne usufruisce un'indennità pari alla retribuzione che avrebbe percepito nelle giornate in cui presta regolare attività lavorativa. Tale indennità anticipata dal datore di lavoro è a carico dell'INPS. Anche i permessi giornalieri vengono computati nell'anzianità di servizio, ma non ai fini del calcolo delle ferie maturate e della tredicesima mensilità.
Tali permessi sono coperti da contribuzione figurativa, utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici.

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