Benvenuto nel Blog della LES

Ciao, sono il papà di una ragazza alla quale, nel 2002, è stata diagnosticato il Lupus Eritematoso Sistemico (LES). Con questo blog spero di potere aiutare qualcuno che sta attraversando questa brutta esperienza cercando di supportarlo, per quanto mi è possibile, a superare le difficoltà quotidiane e burocratiche che ho già dovuto affrontare io in passato. Un augurio di cuore a tutti. Se qualcuno vuole contattarmi direttamente può utilizzare l'indirizzo pepo1405@libero.it

Le informazioni fornite sono a scopo divulgativo e non intendono in alcun caso sostituire le indicazioni che possono essere ottenute direttamente da un medico che valuti il singolo caso. Inoltre le indicazioni relative a farmaci, procedure mediche o terapie in genere hanno un fine unicamente illustrativo e non possono sostituirsi alla prescrizione di un medico.

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mercoledì 7 aprile 2010

Aggravamento e revisione invalidità

L'aggravamento
Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato..
.Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.
Visite di revisione e certificati “a scadenza”
L’indicazione riguarda tutti quei casi in cui nei verbali sia già stata prevista una revisione successiva.
La Circolare INPS 131/2009 precisa che “le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell’Istituto le date di scadenza, verranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata dall’ASL. Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 02/07/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.”
Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (di invalidità o di handicap) a scadenza, di rivolgersi comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa. Ricordiamo, infatti, che alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.

Visita domiciliare per invalidità

Visita domiciliare

Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

La visita

La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente che, dal 1 gennaio 2010 è - in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009 - integrata con un medico dell’INPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere – a sue spese da un medico propria fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
Sono abilitati all’accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita agli atti dall’Azienda USL.
In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

La verifica

Come già detto, le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che – sicuramente – di risparmi di gestione.
Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS è considerato definitivo.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.

L’invio del verbale

Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall’INPS.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.

Il ricorso

Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o periferiche) è possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l'assistenza di un legale.
Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

Ricevuta e convocazione alla visita

Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.

Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato nel sito internet) e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla email eventualmente comunicata.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.

Nella stessa lettera viene ricordato che:
- il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN);
- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

Richiesta riconoscimento invalidità

La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.
1. Il certificato del medico curante. Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
2. La presentazione della domanda all’INPS. La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164).
Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).
E' bene ricordare che l'accertamento dell'handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell'invalidità: non è, cioè, necessario presentare due domande distinte,

Definizione di handicap

Le disposizioni contenute nella legge 104/92 sono rivolte alle persone portatrici di handicap. È la legge stessa a specificare quando una persona può considerar¬si "handicappata" e può quindi usufruire delle agevolazioni in essa contenute. L'art. 3 della L. 104/92 individua due categorie di soggetti:

1. Persona con handicap: chi "presenta una menomazione fisica psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (art.3, comma 1, L.104/92). L.104
2. Persona con handicap in situazione di gravità: "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (art.3, comma 3, L.104/92).
Per poter usufruire delle agevolazioni previste per i genitori e familiari di soggetti portatori di handicap è innanzitutto necessario essere in possesso del certificato di handicap, ossia di un documento medico che attesti la presenza di una delle condizioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2.
L'accertamento dell'handicap e il conseguente rilascio del certificato medico è compito delle ASL che provvedono per il tramite di apposite Commissioni Mediche in seguito a emissione di certificazione rilasciata dal medico di base. Tali Commissioni Mediche operano nell'ambito di ciascuna azienda sanitaria locale e sono composte da (art. 4 L.104/92):
- un medico specialista in medicina legale, che assume la funzione di Presidente;
- due medici (dei quali uno specializzato in medicina del lavoro);
- un medico esperto nei casi da esaminare;
- un operatore sociale.

In seguito all'accertamento effettuato dalle Commissioni Mediche, se viene riscontrato lo stato di handicap, può essere rilasciato:
• Certificato di handicap, qualora il soggetto richiedente si trovi nelle condizioni di cui al punto 1 del paragrafo precedente; tale certificato permette di usufruire di alcune agevolazioni tributarie e fiscali (es: detraibilità dei sussidi tecnici e informatici; deducibilità delle spese di assistenza specifica, esenzione dal pagamento del bollo auto se l'handicap è di natura motoria,...).
• Certificato di handicap in situazione di gravità: qualora ricorrano le mino¬razioni di cui al punto 2 del paragrafo precedente; questo certificato è indi¬spensabile per poter usufruire dei permessi lavorativi previsti dall'art. 33 1.104/92, nonché di quelli previsti dalla L. 53/2000 e dal D.Igs. 151/2001 per i genitori e familiari dei soggetti disabili.

Entrambi i certificati non devono essere confusi con le normali certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoro o per servizio, o altre. Una volta ottenuta la certificazione dell'handicap, i portatori di handicap posso¬no ricorrere all'autocertificazione per attestare le particolari condizioni familiari o personali richieste dalla legge al fine dell'adozione di provvedimenti ammini¬strativi o al fine dell'acquisizione di vantaggi, di benefici economici, di prestazio¬ni sanitarie, di agevolazioni fiscali o tributarie erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi (art. 39 L.23.12.1998 n.448). L'autocertificazione può essere utile qualora non si disponga di una copia del verbale di accerta¬mento dell'handicap rilasciato dalla Commissione Medica.

Leggi a tutela dei disabili con malattie reumatiche infantili

Data la giovane età dei bambini colpiti dalle patologie in esame, una delle pro¬blematiche maggiori nasce proprio dalla necessità per i genitori di conciliare esi¬genze lavorative ed esigenze familiari. Tali difficoltà sono comuni alla maggioran¬za dei genitori, tuttavia esse divengono maggiori quando il bambino risulta affet¬to da gravi patologie. Di seguito e nei prossimi articoli mi occuperò di illustrare a tutti i genitori, e in parti¬colare a coloro che hanno figli e/o familiari affetti da gravi patologie, quali stru¬menti normativi esistono al fine di conciliare esigenze lavorative e familiari. Circa quindici anni fa il legislatore ha avvertito l'esigenza di coordinare in un unico testo normativo le varie disposizioni che, in maniera frammentaria, erano state emanate a tutela delle persone portatrici di handicap. Ciò è stato fatto con la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione socia¬le e i diritti delle persone handicappate". In particolare l'art. 33 prevede una serie di agevolazioni per il familiare/genitore lavoratore che debba assistere e accudi¬re una persona disabile. Tali agevolazioni si aggiungevano naturalmente a quelle riconosciute a tutti i genitori lavoratori, e ciò a prescindere dalla sussistenza di eventuali patologie. A tutela di tutti i genitori lavoratori, infatti, ed in particolare a tutela delle esigen¬ze della lavoratrice madre erano state emanate la L. 30 dicembre 1971 n.1204 "Tutela delle lavoratrici madri" e la L. 9 dicembre 1977 n.703 "Parità di tratta¬mento tra uomini e donne in materia di lavoro". Tali disposizioni sono state recen¬temente modificate e innovate con la L. 8 marzo 2000 n.53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città". La legge 53/2000 ha introdotto un nuovo quadro normativo per i congedi parentali, familiari e formativi, quadro normati¬vo destinato ad avere un impatto importante sulla mentalità e sulle abitudini, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Alla L. 53/2000 ha fatto seguito il D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 `Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della pater¬nità", con il quale si è cercato di ricostruire un quadro organico della materia. Inevitabilmente gli interventi normativi del 2000 e del 2001 hanno inciso anche sulla normativa precedente contenuta nella L. 104/92, in particolare modifican¬do la disciplina contenuta nell'art. 33 volta ad agevolare i soggetti lavoratori che abbiano figli o familiari disabili. Nella trattazione che segue si analizzeranno gli istituti posti a tutela dei soggetti portatori di handicap disciplinati delle leggi citate, focalizzando l'attenzione sugli aspetti più salienti, soprattutto in relazione alla giovane età dei soggetti colpiti dall'handicap. Occorre precisare, innanzitutto, che parlerò di genitori che svolgono un'atti¬vità lavorativa di tipo subordinato, ossia che lavorano come dipendenti (esclu¬dendo tutti i rapporti di collaborazione, i liberi professionisti ed in generale i lavoratori autonomi).